[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nell’aggiornamento pubblicato il 12 febbraio 2021 da parte dell’AdE in relazione al software stand alone e alla procedura di generazione delle e-fatture, nel portale «Fatture e corrispettivi», troviamo la precisazione inerente ad acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia in caso di emissione di fattura elettronica attraverso Sdi in sostituzione all’esterometro, non è prevista la compilazione obbligatoria del campo riservato al codice fiscale.
I sistemi già disponibili sul mercato nella maggioranza dei casi già non richiedevano come dato obbligatorio la valorizzazione di informazioni nei tag 1.4.1.2. relativo al codice fiscale. In questi casi è sufficiente inserire un valore identificativo nel campo 1.2.1.1.2. quale la ragione sociale o un dato di default. Non viene attivato nessun controllo di validità da Sdi, in quanto ciò avviene solo in presenza di cessionario/committente nazionale.
Di conseguenza l’AdE mette in evidenza come l’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (senza trasmettere i dati di tale fattura tramite esterometro). Entrando nello specifico, non si sta emettendo fattura elettronica, ma si stanno solamente trasmettendo i dati dell’operazione attiva estera allo Sdi. Il tracciato xml così predisposto deve riportare nel campo Codice destinatario il valore convenzionale a sette “X”.
Nella sezione 1.4.1.1 «IdFiscaleIva» del blocco 1.4 «Cessionario/Committente», devono essere invece indicati, rispettivamente, nel campo 1.4.1.1.1 «IdPaese» il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-1 alpha-2 code); nel campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui lo Sdi non effettua controlli di validità). Allo stesso modo se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, va compilato anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 «CodiceFiscale»: prima dell’aggiornamento, nei flussi B2C era invece richiesto di compilare entrambi i campi con i medesimi valori.
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