E-fatture e corrispettivi: invii tardivi
Provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023
L’Amministrazione finanziaria ha fornito con questo provvedimento le istruzioni per rispondere alle lettere inviate dalla stessa Agenzia delle Entrate ai contribuenti per la segnalazione di ritardi o errori registrati nell’invio delle fatture elettroniche.
L’obiettivo primario è promuovere l’adempimento spontaneo e inoltre, consente ai contribuenti di poter fornire informazioni ed elementi non noti all’amministrazione che possano giustificare una presunta anomalia.
Cosa fare in caso di invio tardivo di fatture o corrispettivi
L’Agenzia trasmette ai singoli contribuenti interessati una comunicazione relativa all’anomalia rilevata. I contribuenti potranno poi consultare tutti i dettagli accedendo alla loro area riservata (disponibili anche in formato Excel per una consultazione più immediata e rapida).
A questo punto il contribuente ha due alternative:
- Qualora l’anomalia segnalata sia corretta può regolarizzare la sua posizione secondo le diverse forme previste dalla legge n. 197/2022 versando entro il 31 marzo 2023 una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta se le violazioni non hanno inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, oppure versando sempre entro il 31 marzo un diciottesimo delle sanzioni previste per mancata o tardiva emissione nel caso in cui le violazioni abbiano influito sulla dichiarazione annuale
- Il contribuente può regolarizzare la sua posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione
Sanzioni fatturazione elettronica e relativi importi
Gli importi delle sanzioni variano a seconda della violazione commessa, vediamone di seguito qualcuna:
- Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA – da 250 a 2.000 euro (Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997)
- Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata – Dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con importo minimo di 500 euro (Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997)
- Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge – Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro (Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997)
- Violazioni solo formali – nessuna sanzione (Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997)
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