E-fattura forfettari: nota di variazione
L’articolo 18 del decreto 36/2022 (inserito in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile) prevede anche per i forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni con proventi commerciali non superiori a 65 mila euro l’obbligo di fattura elettronica: vengono coinvolti quindi tutti gli operatori che nel 2021 hanno conseguito o incassato ricavi o compensi superiori a 25mila euro.
L’obbligo decorre per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 e coinvolge anche le note di variazione: qualora vengano emesse dopo il 1* luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata analogicamente, infatti, dovranno essere in formato elettronico.
Sanzioni e moratorie
Per le cessioni/prestazioni del terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre), non sono però dovute le sanzioni per violazioni relative a operazioni senza applicazione dell’imposta (dal 5 al 10 per cento dell’imponibile o in misura fissa, da 250 a 2 mila euro se la violazione non rileva a fini reddituali), qualora la fattura elettronica sia emessa entro la fine del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.
In caso di ravvedimento operoso, è ipotizzabile che il termine per il calcolo della riduzione vada comunque computato a partire dalla data in cui l’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, posto che la norma non sposta i termini di fatturazione, ma dispone solo una temporanea disapplicazione delle sanzioni. In ogni caso, tale moratoria riguarda solo le operazioni senza Iva e non quelle con addebito dell’imposta: in quest’ipotesi, la violazione non beneficia dunque di alcuna esimente.