L’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal gennaio 2019 vale tanto nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori Iva, quanto nel caso in cui la stessa sia fatta da un operatore Iva verso un consumatore finale. In questo contesto, il condominio rientra nel novero dei soggetti giuridici privi di partita Iva, ma beneficiando delle prestazioni e dei servizi dei propri fornitori e dell’amministratore di condominio, è certamente destinatario delle fatture elettroniche emesse da quest’ultimi.
Il dubbio è quindi se gli amministratori debbano osservare le regole dettate dalla normativa in materia di gestione dei documenti informatici e dall’AdE in materia di ricezione e conservazione delle fatture.
A complicare il tutto è intervenuto un interpello dell’AdE Direzione regionale dell’Emilia Romagna:«gli amministratori sono tenuti ad adeguarsi alle regole relative alla fatturazione elettronica sia in proprio, come soggetti Iva che svolgono l’attività di amministrazione condominiale, sia come rappresentanti del condominio per quanto riguarda la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche intestate al condominio come consumatore finale».
Il tema che va chiarito è quello della conservazione: il servizio fornito dall’AdE garantisce la corretta archiviazione per 15 anni, a meno che non venga revocato dal contribuente, e sono previste sanzioni pecuniarie per la mancata osservazione delle regole. Resta quindi capire se anche gli amministratori di condominio rientrano tra i soggetti esposti al rischio sanzionatorio.