Regime forfettario: obbligo di e-fattura dal 1° luglio

Nessuna sanzione per le fatture emesse entro un mese dall’effettuazione dell’operazione

Obbligo di e-fattura per il regime forfettario

Come disposto dallo schema di Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della seduta del 13 aprile, a partire dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per i contribuenti forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi o compensi superiori a 20.000 euro. 

Inoltre, per gli stessi è prevista una moratoria sanzionatoria secondo la quale le fatture elettroniche possono essere emesse entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione limitatamente al terzo trimestre corrente anno. 

E-fattura: chi rimane escluso fino al 2024

Attualmente, l’estensione soggettiva dell’obbligo sarebbe senza regole, ma nella versione finale del testo sono numerose le conferme a riguardo dell’introduzione di un’esclusione fino a tutto il 2024 di coloro con ricavi o compensi inferiori a 20.000 euro. Bisognerà poi verificare se l’esclusione riguarderà tutti i soggetti passivi Iva oppure se risulterà limitata alle categorie esonerate fino ad oggi. 

E-fattura e regime forfettario: cosa cambia a livello operativo

Con l’introduzione di questi nuovi soggetti obbligati alla fatturazione:

  • Viene assicurato un incremento degli strumenti volti a contrastare l’evasione fiscale
  • Vengono ottimizzati i flussi di fatturazione tra privati allineandoli a quelli destinati alle Pubbliche Amministrazioni nei cui confronti non sussiste alcun esonero: un contribuente forfettario era infatti già obbligato ad emettere e-fattura verso la PA, mentre poteva utilizzare i metodi tradizionali nei confronti di soggetti privati
  • Verranno uniformati tutti i flussi passivi di fatturazione destinati ad un cliente privato, non dovendo più gestire le tipologie di fatture in ricezione in base al fornitore
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Nessuna sanzione per le e-fatture emesse entro un mese

Onde evitare sanzioni la fattura in formato elettronico dovrà essere emessa al più tardi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Non risulta quindi applicabile l’art. 6, comma 2 del Dl 472/1997 secondo il quale per le operazioni non soggette a imposte realizzate da soggetti esonerati è prevista una sanzione tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. 

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