Dal 1° gennaio sono diventate obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante SdI. Tuttavia, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre, ma che sono trasmesse al SdI nel mese di gennaio come le fatture immediate e differite, è ancora possibile usare le vecchie specifiche tecniche. E’ opportuno fare alcune riflessioni su quando devono essere inviati i documenti elettronici che permettono ai cessionari di assolvere l’imposta, quando il cedente non è in grado di farlo, perché ad esempio è un non residente.
In effetti, per alcune di queste operazioni si pone il problema dei termini con cui i documenti predisposti elettronicamente devono essere trasmessi al SdI, anche se non sono sempre individuabili nelle norme di riferimento. Nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l’agenzia delle Entrate dispone in modo sfumato sul termine di trasmissione “consigliando” di effettuarla entro la fine del mese nel caso in cui il cessionario committente volesse avvalersi dei registri Iva precompilati. Questo consiglio, anche se autorevole, non può comunque costituire un termine perentorio. Ad esempio, per gli acquisti presso soggetti passivi di altri Stati membri Ue, l’articolo 47 del Dl 331/1993 si limita a disporre che le fatture relative agli acquisti intracomunitari «sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese a quello successivo di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’art. 23». Modalità che valgone anche per le prestazioni di operatori di altro Stato Ue in favore di operatori nazionali.
In sostanza, ogni qual volta il cessionario intende fare transitare per il SdI delle operazioni passive per l’acquisto di beni e servizi, presso soggetti passivi dell’Unione europea, dovrà trasmettere il documento elettronico al Sdi entro il termine ultimo previsto per l’annotazione sul registro. Questo modo di operare si ritiene applicabile anche nel caso di operazioni rientranti nel perimetro del cosiddetto “reverse charge interno”
Gestire le ”autofatture” è sicuramente più semplice, poiché in questo caso il legislatore stabilisce un termine di emissione a cui è agevole agganciare il termine di trasmissione al SdI del documento elettronico. Ad esempio, ogni qualvolta il cedente è un soggetto passivo non stabilito in un Paese Ue, il cessionario deve assolvere l’imposta emettendo l’autofattura entro «il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione». Pertanto, se vorrà fare transitare l’operazione tramite SdI, dovrà trasmettere un documento elettronico entro lo stesso termine, evitando così anche la compilazione dell’esterometro.