Il 1° gennaio 2021, dopo una fase sperimentale durata tre mesi, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante Sdi, che servono per consentire alle Entrate di mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva i registri delle fatture emesse e degli acquisti, le liquidazioni periodiche dell’Iva oltre alla dichiarazione annuale Iva. Le nuove specifiche introducono una serie di nuovi codici “tipi documento” e di nuovi “codici natura” che consentono una migliore descrizione delle operazioni. Ciò nonostante, sono ancora molte le incertezze e le difficoltà nel classificare alcune operazioni.
Operazioni per sedi secondarie
Si pensi, ad esempio, alle operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze per le quali operano ancora le speciali disposizioni che prevedono l’emissione della fattura “entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione” e per le quali è quindi previsto un ultra differimento al pari di quanto avviene nelle triangolazioni interne. Per queste ultime è previsto un apposito nuovo codice “tipo documento”. Si tratta del codice TD25, in quanto non risulta possibile utilizzare il codice TD01 o TD24 in quanto risulterebbero delle emissioni tardive. Il codice TD25 potrebbe essere quindi adatto, ma si tratta di un’ipotesi senza avallo del Fisco.
Esportatori abituali e plafond
Altra casistica estremamente delicata è la compilazione del codice natura N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. Per come si esprime la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia, deve essere usato il codice natura N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e per le prestazioni di servizi internazionali. In questo modo «il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva». Ricordiamo come nel rigo VE 30 colonna 5 vengono indicate le operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. Tuttavia, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e le prestazioni di servizi internazionali per produrre plafond devono essere effettuate nell’esercizio dell’attività propria. Questo significa che – se non sono effettuate nell’esercizio dell’attività propria – queste operazioni non possono determinare plafond: in simili ipotesi il codice natura da utilizzare è sicuramente N3.4, ma si dovrà tenere a mente che queste operazioni confluiranno impropriamente nel rigo VE 30 colonna 5, per cui non si dovrà considerare questa parte di plafond spendibile. Una soluzione alternativa potrebbe essere individuata nell’utilizzazione nel codice natura N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond, ma in questo caso le operazioni di cui si discute sono comunque delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.