Secondo il decreto del 4 dicembre 2020, il pagamento dell’imposta relativo ad atti, documenti e registri emessi durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, questo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre per il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre la scadenza corrisponde all’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera i 250 €, il contribuente ha come scadenza per il pagamento il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Nel caso in cui, invece, l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture emesse nei primi due trimestri non superi i 250 € il pagamento può avvenire entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate provvede per ciascun trimestre all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; se il cedente ritiene che non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre nel caso di fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio nel secondo trimestre, il cedente può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre.
Il termine e’ prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre dell’anno. Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio puo’ essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto.
Le fatture elettroniche per le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione.
Inoltre, nel caso in cui i dati indicati nelle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti, l’Agenzia delle entrate può procedere con la verifica dell’imposta di bollo.
PROCEDURE PER IL RECUPERO DELL’IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA
Nel caso in cui l’Agenzia rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio, questa comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta della sanzione amministrativa ridotta a un terzo e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello della comunicazione. Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento entro 30 giorni, l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.
Le disposizioni qui sopra citate si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana