Il Ddl di Bilancio 2021 dispone che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettano i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica. Tale modifica è volta a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi, prevedendo l’utilizzo di un solo canale di trasmissione.
La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita. Per le operazioni ricevute da cedente/prestatore estero, l’invio deve essere effettuato entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento.
Viene inoltre rimodulato il trattamento sanzionatorio per omessa o errata trasmissione dei dati: sanzione amministrativa di 2 € per ciascuna fattura, con un limite di 400 € mensili. Se la corretta trasmissione dei dati avviene entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite, la sanzione è ridotta della metà.
Le modifiche e il nuovo tracciato Xml
Con il Ddl di Bilancio 2021 è quindi necessario che gli operatori intervengano sul tracciato Xml sia per adeguarlo agli elementi obbligatori dal 1° gennaio 2021 (utilizzo dei codici natura di dettaglio per operazioni non soggette N2, non imponibili N3 e ad inversione contabile N6) ma soprattutto per familiazzare con i nuovi tipi di documento, TD17, TD18 e TD19 che permettono già dal 1° ottobre 2020, di eliminare l’invio dell’esterometro per il ciclo passivo. Per la fatturazione attiva estera, si può da sempre utilizzare il codice convenzionale a sette «X».