Reverse charge con il documento telematico su “Fatture e Corrispettivi”
L’agenzia delle Entrate “convalida” il codice destinatario 2R4GTO8 registrato dall’ufficio tributario di San Marino per lo smistamento delle fatture elettroniche nell’interscambio con l’Italia. E’ inoltre precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell’Iva, va applicato in base all’art. 17.
Può dunque dirsi completata l’architettura tecnico-giuridica necessaria all’avvio della fatturazione elettronica negli scambi di beni/servizi fra i due Paesi. Fino al 30 giugno 2022, le cessioni di beni verso operatori sanmarinesi o da questi verso soggetti nazionali sono documentabili con fattura elettronica. L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2022.
E’ anche possibile emettere fattura elettronica per i servizi resi a soggetti sanmarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo fiscale. Inoltre l’articolo 20 del Dm 21 giugno 2021 prevede che i soggetti nazionali che effettuano prestazioni nei confronti di committenti (operatori economici) dell’altro Stato, possono emettere in formato elettronica la fattura. Ciò significherebbe, letteralmente, che l’e-fattura è possibile solo per servizi che siano territorialmente rilevanti fuori del territorio Ue. Vi rientrano, fra gli altri, i cosiddetti servizi generici a un soggetto passivo sanmarinese, ma non invece, per fare un esempio, un servizio di catering eseguito in Italia da un fornitore nazionale e commissionato da una società di San Marino: si tratterebbe infatti, di una prestazione rilevante in Italia e non invece di un’operazione rilevante fuori Ue.