Emissione elettronica facoltativa dal 1° ottobre 2021 e obbligo dal 1° luglio 2022
Scelta discrezionale per la prestazione di servizi
A partire dal 1° ottobre entrerà in vigore il decreto 21 giugno 2021, il quale prevede la fatturazione elettronica nelle transazioni con l’Italia per ciò che fa riferimento all’interscambio con San Marino. Da questa data infatti, gli operatori di entrambi i Paesi potranno emettere, se vorranno, le e-fatture; a partire dal 1° luglio 2022 l’emissione e l’accettazione diventerà invece obbligatoria per quanto concerne le cessioni di beni, mentre per le prestazioni di servizi resterà facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.
Si tratta di un aspetto che merita attenzione perchè la fatturazione elettronica per i servizi agli operatori economici sanmarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo, è riservata, a norma dell’articolo 20, unicamente alle operazioni fuori campo Iva, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. In tal caso, la fattura elettronica è inviata al sistema d’interscambio che la trasmette all’ufficio tributario sanmarinese che a sua volta la recapita al proprio operatore. Questi limiti impongono che le prestazioni diverse da quelle di cui sopra, come per esempio nel caso della locazione di un immobile in Italia, non possano essere oggetto di e-fattura, salvo che l’operatore italiano non decida di utilizzare tale formato indicando sette X nel codice destinatario, come per le operazioni con gli operatori esteri. In questo caso, la fattura si “ferma” allo SdI e non sarà trasmessa all’ufficio tributario sanmarinese e l’operatore dovrà mettere a disposizione del committente una copia cartacea della fattura.
Le regole da applicare
Per quanto riguarda le cessioni di beni, il decreto rivisita la procedura per gli acquisti da San Marino che possono essere con o senza applicazione dell’Iva in fattura. Per le fatture elettroniche ricevute con addebito del tributo, il soggetto nazionale può esercitare la detrazione solo dopo aver ricevuto dall’AdE la conferma telematica di regolarità mentre per le fatture cartacee continua a rilevare l’originale timbrato dall’ufficio sanmarinese. In caso di mancata ricezione o ricezione irregolare, il decreto prevede la regolarizzazione entro il 30esimo giorno successivo alla scadenza dei 4 mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione. Eventuali regolarizzazioni oltre i termini, non sarebbero più gratuite (ma si ritiene applicabile il ravvedimento operoso).
Per le vendite dall’Italia, la mancata convalida di regolarità o la mancata ricezione dell’esemplare cartaceo vidimato, implicano l’obbligo di regolarizzare il documento emesso in regime di non imponibilità. La regolarizzazione avviene con nota di variazione in aumento e senza pagamento di sanzioni e interessi entro i 30 giorni successivi allo scadere dei 4 mesi. Fra le condizioni per la non imponibilità delle cessioni ad operatori sanmarinesi, il Dm non prevede più l’annotazione vendite. Gli unici obblighi comunicativi competono all’ufficio tributario sanmarinese per le fatture cartacee emesse/ricevute da operatori economici dello Stato. Eventuali regolarizzazioni oltre detti termini non sarebbero più gratuite, ma si ritiene applicabile il ravvedimento operoso.
Per le vendite dall’Italia, la mancata convalida di regolarità della fattura elettronica o la mancata ricezione dell’esemplare cartaceo vidimato dall’ufficio di San Marino implicano l’obbligo di regolarizzare il documento emesso in regime di non imponibilità. La regolarizzazione avviene con nota di variazione in aumento e senza pagamento di sanzioni e interessi, se eseguita nei 30 giorni successivi allo scadere dei quattro mesi dall’emissione della fattura. Da notare che, fra le condizioni per la non imponibilità delle cessioni a operatori sammarinesi, il Dm non prevede più l’annotazione sul registro ex articolo 23, Dpr 633/72, né la redazione e presentazione del modello Intrastat delle vendite per tali operazioni (adempimento a suo tempo illustrato dalla risoluzione 83/1997). Gli unici obblighi comunicativi competono all’ufficio tributario sammarinese per le fatture cartacee emesse/ricevute da operatori economici dello Stato.