Secondo quanto stabilito dal dm 21 giugno 2021, in attuazione dell’art. 12 del dl n. 34/2019, a partire dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio dell’AdE sarà obbligatoria anche per le cessioni di beni oggetto di scambio con San Marino, fatto salvo gli esoneri previsti dalla legge. L’obbligo, valido anche per le note di variazione, riguarderà solo le cessioni di beni nei confronti di operatori economici.
A partire dal prossimo 1° ottobre, sarà possibile emettere l’e-fattura sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi rese ad operatori sanmarinesi in alternativa alla fattura cartacea.
Come cambiano gli adempimenti dell’interscambio commerciale tra imprese a partire dal 1° ottobre 2021?
CESSIONI VERSO SAN MARINO
Le cessioni B2B di beni spediti/trasportati dall’Italia a San Marino, non imponibili ai sensi dell’art. 8, dpr 633/72, devono essere accompagnati da documento di trasporto e fattura, riportante anche il numero identificativo del cessionario sanmarinese.
- In caso di fatturazione elettronica, il Sdi trasmette le fattura all’ufficio tributario di San Marino, il quale dopo aver verificato che sia stata assolta l’imposta all’importazione, convalida la regolarità della fattura informando l’AdE che a sua volte rende disponibile l’informazione al cedente italiano
- Le fatture in formato cartaceo, vanno emesse in tre esemplari di cui due andranno consegnate al cessionario che restituirà al cedente un esemplare vidimato dall’ufficio tributario con l’indicazione della data e timbro.
REGOLARIZZAZIONI
Nel caso in cui, entro quattro mesi dall’emissione dell’e-fattura, l’ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità, nei trenta giorni successivi il cedente italiano deve regolarizzare l’operazione mediante nota di variazione senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di fatturazione cartacea e mancata vidimazione entro quattro mesi dall’emissione, il cedente italiano deve darne comunicazione all’ufficio tributario e per conoscenza all’AdE; se non riceve il documento nei successivi trenta giorni, deve procedere alla regolarizzazione.
CESSIONI VERSO L’ITALIA
Per l’introduzione di beni in Italia, l’imposta è dovuta nel nostro paese e può essere assolta sia dal fornitore sanmariense con la rivalsa in fattura o dall’acquirente tramite meccanismo dell’inversione contabile. Il fornitore deve emettere fattura indicando, oltre al proprio numero identificativo, anche quello del cessionario e documento di trasporto.
a) Le fatture elettroniche emesse da fornitori sanmarinesi sono trasmesse dall’ufficio tributario al Sdi, il quale le recapita al cessionario. Se il fornitore addebita l’IVA nell’e-fattura, deve versarla all’ufficio tributario che entro 15 giorni provvede al riversamento al competente ufficio dell’AdE. L’AdE, una volta effettuati i controlli, dà comunicazione all’ufficio tributario e al cessionario che potrà così esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata. Nel caso in cui le e-fatture siano emesse senza addebito dell’IVA, devono essere integrate dal cessionario tenuto ad assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del dpr 633/72. L’integrazione:
- Può essere effettuata trasmettendo un documento informatico al Sdi o manualmente
- Previa stampa di una copia cartacea della fattura
- Il cessionario provvede ad annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti
- nei termini previsti dagli artt. 23 e 25 del dpr 633/72, al fine di rendersi debitore dell’ Iva e di esercitare, se spettante, il diritto alla detrazione.
- b) Gli operatori sammarinesi che non adottano la fattura elettronica emettono fattura cartacea secondo ledisposizioni degli articoli 21 e 21-bis del dpr 633/72, per cui è consentito loro ricorrere anche alla fattura semplificata.
Se la fattura cartacea reca l’addebito dell’IVA, l’operatore sanmarinese:
- emette la fattura in tre esemplari
- presenta all’ufficio tributario le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo e consegna all’ufficio l’ammontare dell’IVA
- trasmette al cessionario la fattura originale vidimata
L’ufficio tributario:
- trasmette all’amministrazione finanziaria italiana gli elenchi delle fatture cartacee
- versa all’AdE entro 15 giorni le somme ricevute dagli operatori e trasmette alla stessa i tre esemplari delle fatture e gli elenchi.
L’AdE, ricevuti i documenti, provvede al controllo di corrispondenza restituendo all’ufficio tributario due esemplari delle fatture e gli elenchi. Il cessionario annota la fattura vidimata trasmessagli dal fornitore sanmarinese esercitando, se spettante, la detrazione dell’IVA.
Per le fatture non recanti l’addebito dell’IVA, il fornitore sanmarinese segue la stessa procedura sopra descritta presentando però all’ufficio tributario due esemplari della fattura. Il cessionario italiano, una volta ricevuta la fattura, provvede ad integrarla con l’indicazione dell’IVA e ad annotarla, esercitando se spettante la detrazione dell’imposta.