All’interno della «Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche» sono state fornite le seguenti indicazioni: per determinare o meno la concorrenza al trimestre del bollo dovuto su una fattura elettronica, è valida la data di consegna come risultante dalla ricevuta rilasciata dallo Sdi mentre, in caso di verifica, andranno fornite le motivazioni con cui una o più fatture sono state escluse dal contribuente nell’elenco B nel calcolo del bollo.
Nell’elenco A e B, sono contenute le e-fatture assoggettate o da assoggettare a bollo quando la data di consegna contenuta nella ricevuta è precedente alla fine del trimestre: una fattura elettronica datata e trasmessa il 30 marzo, con data di consegna 31 marzo, rientrerà nei calcoli del primo trimestre mentre se la data di consegna dovesse essere il 1° aprile, il documento e relativo bollo concorreranno alla liquidazione del secondo trimestre.
Se il contribuente intende effettuare modifiche all’elenco B entro la fine del mese di Aprile, dovrà indicare quali fatture non realizzano i presupposti per applicare il bollo e aggiungere gli estremi identificativi di quelle che devono essere assoggettate, ma non sono presenti negli elenchi. La motivazione di scarto andrà fornita in caso di verifica.