IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
- Proroga della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
1.1 È prorogata di un anno la validità delle deleghe per i servizi di cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, aggiornato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, la cui data di scadenza è compresa tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
MOTIVAZIONI
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 sono state disciplinate le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ed è stato stabilito, tra l’altro, che la durata massima della delega conferita all’intermediario sia pari a 2 anni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo.
Il modulo di delega è stato approvato con il suddetto provvedimento del 5 novembre 2018 ed è stato successivamente aggiornato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.
Considerato il perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sono state segnalate, da parte di numerose associazioni di categoria, significative difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in
scadenza, con particolare riguardo all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente.
La problematica investe potenzialmente una platea significativa di operatori in quanto la gran parte deleghe sono state attivate a ridosso dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1° gennaio 2019, e pertanto in scadenza tra la fine di dicembre 2020 e gennaio 2021.
Tenuto conto della situazione di oggettiva difficoltà e al fine di garantire la
continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di IVA, con il presente provvedimento si dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe conferite dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici
nell’ambito del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In particolare, sono oggetto di proroga le deleghe attive al 15 dicembre 2020 e la cui data di scadenza non sia successiva al 31 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di revocare le suddette deleghe in qualunque momento, sia attraverso le apposite funzionalità presenti nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate sia mediante richiesta trasmessa agli uffici dell’Agenzia stessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
˗ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
˗ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
˗ Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni), che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018 recante modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 524526 del 21 dicembre 2018 recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.