Novità 2022
Nel 2022 l’invio trimestrale dell’esterometro andrà ancora effettuato secondo le attuali modalità:
- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022;
- e – per l’ultima volta – entro il 22 agosto per il secondo trimestre 2022 (operando il differimento di cui all’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006).
Dal 1° luglio 2022, per l’emissione dell’e-fattura:
- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario «XXXXXXX»;
- i dati relativi alle e-fatture ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici «TipoDocumento» individuati per integrazioni o autofatture: “TD17” per acquisti di servizi dall’estero, “TD18”per gli acquisti di beni intracomunitari e “TD19” per acquisti beni già presenti in Italia,
Per quanto fa riferimento all‘indicazione in fattura delle lettere di intento, il file Xml dovrà contenere:
- nel campo 2.2.1.14 «Natura», il codice “ N3.5” «Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento»;
- nel blocco «Altri Dati Gestionali», per ogni dichiarazione d’intento:
- nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura «Intento»”;
- nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” o dal segno “/”;
- nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.
Stop all’emissione di fattura se non richiesta dal cliente quando basta lo scontrino
Il Garante, sulla base di un campionamento dei circa 2 miliardi di documenti transitati annualmente allo Sdi, dei quali circa la metà destinato a consumatori finali, oltre a richiedere la massima attenzione nel trattamento delle fatture relative a servizi legali, avverte gli operatori economici che l’emissione di e-fatture nei confronti del consumatore finale quando non imposta da obbligo di legge o richiesta espressamente dal cliente, si pone in conflitto con le misure privacy: da ciò il divieto per il Garante di emettere e-fatture se non nei casi previsti o su richiesta del consumatore.
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto uno schema di provvedimento destinato a sostituire quello attualmente operante, per disciplinare l’utilizzo dei dati contenuti nel tracciato Xml anche per finalità non esclusivamente di accertamento fiscale. Il decreto, collegato alla manovra di Bilancio per il 2020, ha esteso il periodo di mantenimento sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo ed ha anche ampliato l’oggetto ricomprendendovi tutti i dati contenuti nel file Xml, che andranno memorizzati in una “banca dati fattura integrati”. Inoltre, i funzionari delle Entrate potranno consultare e acquisire i file Xml anche per eseguire rimborsi o per il controllo formale delle dichiarazioni.