In caso di vendite in e-commerce con procedura semplificata Oss, gli operatori che documentano l’operazione con fattura elettronica possono scegliere il codice N7 per quanto riguarda la natura dell’operazione. Inoltre l’operazione non va assoggettata a nessuno dei tre adempimenti seguenti: bollo, esterometro e Intrastat.
Questa è la conclusione a cui arriva Assosoftware, in previsione dell’imminente scadenza del 31 ottobre per la presentazione della scadenza trimestrale Oss. La stessa Assosoftware specifica che, per le particolari operazioni, non sarebbe necessaria la fatturazione elettronica; tuttavia molti operatori hanno scelto di emettere una fattura elettronica al consumatore finale. Questa fattura espone, oltre all’imponibile, anche l’Iva dello Stato membro del destinatario. Per l’esposizione di questi elementi l’associazione suggerisce di indicare nel formato XML dell’e-fattura il solo imponibile con natura dell’operazione N7 e indicare l’imposta estera nel campo “altri dati gestionali”. In effetti, la natura dell’operazione riguarda esattamente operazioni per le quali l’Iva è assolta in un altro Stato membro. L’imposta è invece del tutto irrilevante ai fini Iva e quindi non va rilevata se non in un campo informativo.
Sull’esterometro, che morirà a partire dal 1° gennaio 2022, il ricorso alla fattura elettronica elimina l’adempimento. L’operazione inoltre è anche esclusa dal monitoraggio Intrastat e per il bollo l’operazione risulta esente.