Come anticipato nell’articolo precedente La Riforma del Terzo Settore: novità, procedure e obblighi, quando parliamo di Riforma del Terzo Settore facciamo riferimento all’insieme di norme dedicate alla disciplina delle organizzazioni non-profit e delle imprese sociali.
Un ente, per essere classificato come ETS, deve presentare due requisiti fondaentali:
1. Deve perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generali in forma di azione volontaria o erogazione gratuita;
2. Deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Quali tipologie di organizzazioni appartengono alla categoria degli ETS
Fino a ieri, in seguito alla Riforma del Terzo Settore erano sette le tipologie di organizzazioni incluse all’interno della categoria degli ETS:
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso (SOMS)
- Altri enti: associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopi di lucro diversi dalle società
Si apre anche per le Onlus l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
Le modalità di accesso al Registro del Terzo Settore per le Onlus
Inoltre, con l’access al RUNTS, le Onlus si qualificheranno come ETS e saranno cancellate dall’Anagrafe senza obblighi devolutivi del patrimonio. Se l’iscrizione al RUNTS avvenisse invece oltre il termine del 31 marzo, resta fermo l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale accumulato in vigenza del regime agevolato.
Onlus: come iscriversi al RUNTS
Per iscriversi nel RUNTS le Onlus dovranno presentare l’apposita istanza tramite il portale del Registro Unico, indicando la sezione in cui desiderano collocarsi e allegando la documentazione richiesta. Per le Onlus che invece vogliono assumere la qualifica di impresa sociale, la richiesta andrà presentata all’Ufficio del registro imprese nella cui circoscrizione l’ente ha sede legale. L’ingresso nella sezione delle “imprese sociali” del Registro Imprese infatti, soddisfa anche l’iscrizione al RUNTS.
Obblighi e norme per gli enti iscritti al RUNTS
Anche per le Onlus, vige l’obbligo del rispetto delle norme civilistiche, di bilancio e fiscali in seguito all’iscrizione al Registro Unico. Ciò significa che anche tali enti dovranno redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il bilancio deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero lavoro e politiche sociali.
Come gestire il Bilancio degli ETS
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