Riforma del Terzo Settore: aperta l'iscrizione al registro alle Onlus

Dopo la Riforma del Terzo Settore, anche le Onlus possono iscriversi al Registro Unico Nazionale dopo la pubblicazione ufficiale dell'elenco da parte delle Entrate

Come anticipato nell’articolo precedente La Riforma del Terzo Settore: novità, procedure e obblighi, quando parliamo di Riforma del Terzo Settore facciamo riferimento all’insieme di norme dedicate alla disciplina delle organizzazioni non-profit e delle imprese sociali. 

Un ente, per essere classificato come ETS, deve presentare due requisiti fondaentali:

1. Deve perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generali in forma di azione volontaria o erogazione gratuita;

2. Deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS

Quali tipologie di organizzazioni appartengono alla categoria degli ETS

Fino a ieri, in seguito alla Riforma del Terzo Settore erano sette le tipologie di organizzazioni incluse all’interno della categoria degli ETS: 

  1. Organizzazioni di volontariato (ODV)
  2. Associazioni di promozione sociale (APS)
  3. Enti filantropici 
  4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali 
  5. Reti associative
  6. Società di mutuo soccorso (SOMS)
  7. Altri enti: associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopi di lucro diversi dalle società 
 
riforma del terzo settore include le onlus

Si apre anche per le Onlus l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

A partire dalla giornata di ieri, 28 marzo 2022, anche le Onlus potranno iscriversi al RUNTS: è stato infatti pubblicato dalle Entrate l’elenco delle Onlus iscritte nell’Anagrafe che potranno accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore. In questa categoria rientrano quindi sia le organizzazioni di volontariato (ODV) che le associazioni di promozione sociale (APS) attualmente coinvolte nello spostamento dai registri territoriali, ma anche gli Enti che avvieranno autonomamente le procedure di iscrizione nel registro e le attuali Onlus che sceglieranno di perdere la qualifica iscrivendosi al RUNTS.

Le modalità di accesso al Registro del Terzo Settore per le Onlus

L’accesso al Registro per le Onlus non sarà automatico, ma sarà coordinato alle tempistiche della disciplina fiscale del Terzo Settore contenute nel CTS (Codice del Terzo Settore). Le Onlus potranno procedere con l’iscrizione nel RUNTS fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali del CTS. Se il vaglio dovesse intervenire nel 2022, tali enti avranno tempo fino al 31 marzo 2023 per adeguare gli statuti al CTS e assumere la veste di Ente del Terzo Settore. 
Inoltre, con l’access al RUNTS, le Onlus si qualificheranno come ETS e saranno cancellate dall’Anagrafe senza obblighi devolutivi del patrimonio. Se l’iscrizione al RUNTS avvenisse invece oltre il termine del 31 marzo, resta fermo l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale accumulato in vigenza del regime agevolato.

Onlus: come iscriversi al RUNTS

Per iscriversi nel RUNTS le Onlus dovranno presentare l’apposita istanza tramite il portale del Registro Unico, indicando la sezione in cui desiderano collocarsi e allegando la documentazione richiesta. Per le Onlus che invece vogliono assumere la qualifica di impresa sociale, la richiesta andrà presentata all’Ufficio del registro imprese nella cui circoscrizione l’ente ha sede legale. L’ingresso nella sezione delle “imprese sociali” del Registro Imprese infatti, soddisfa anche l’iscrizione al RUNTS.


Obblighi e norme per gli enti iscritti al RUNTS

Anche per le Onlus, vige l’obbligo del rispetto delle norme civilistiche, di bilancio e fiscali in seguito all’iscrizione al Registro Unico. Ciò significa che anche tali enti dovranno redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il bilancio deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero lavoro e politiche sociali. 

 


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