Secondo Cantiere del Terzo Settore, le organizzazioni non profit che entreranno a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro agosto 2022 sono 93.000. Il numero complessivo invece di enti potenziali che nel tempo potrebbero decidere di entrare a far parte del Terzo Settore è di 177.640. Tra questi, istituzioni non profit come le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche che operano solo mediante volontari.
Cos'è la Riforma del Terzo Settore
Quando parliamo di Riforma del Terzo Settore facciamo riferimento all’insieme di norme dedicate alla disciplina delle organizzazioni non-profit e delle imprese sociali. Con la riforma quindi, tutto il complesso degli enti privati costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non-profit, viene racchiuso all’interno di un’unica categoria: gli Enti del Terzo Settore (o ETS).
Quali sono i requisiti per essere classificati come ETS
Per essere classificato come ETS, un ente deve presentare due requisiti fondamentali:
- Deve perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita;
- Deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale registro costituisce una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma del Terzo Settore in quanto sostituisce il precedente sistema di registrazione degli Enti che faceva affidamento alle Regioni e alla Province Autonome.
Quali tipologie di organizzazioni appartengono alla categoria degli ETS
Con la Riforma del Terzo Settore vengono incluse sette nuove tipologie di organizzazioni che entrano a far parte della categoria degli ETS:
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso (SOMS)
- Altri enti: associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopi di lucro diversi dalle società
Cosa cambia per le organizzazioni ETS dopo la Riforma del Terzo Settore
Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le organizzazioni sono tenute al rispetto delle norme civilistiche, di bilancio, fiscali e alle regole sui controlli del Codice del Terzo Settore.
Secondo l’Art. 13 del CTS, gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il bilancio deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero lavoro e politiche sociali. Oltre al bilancio, gli Ets devono depositare i rendiconti delle raccolte fondi, il bilancio sociale (ove previsto) e la comunicazione di perdita della natura non commerciale.
Una nuova sfida quindi per tutti i commercialisti, che dovranno assicurare la corretta applicazione dei modelli nella gestione contabile degli Enti del Terzo Settore.
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Le agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore
Per gli Enti che decidono di iscriversi al RUNTS sono previste anche una serie di agevolazioni che inizialmente erano destinate, a partire da 1 gennaio 2018 solo ad APS, ONLUS e ODV.
1. Social Bonus (art. 81 CTS)
Tale agevolazione accorda un credito di imposta peri al 65% per le P.F., nel limite del 15% del reddito imponibile e del 50% per enti e società, nel limite del 5 per mille dei ricavi prodotti nell’anno. Il credito è calcolato sulla base del totale delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di una determinata categoria di ETS: nello specifico, l’ETS beneficiario deve aver presentato al ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici abbandonati o beni mobili e immobili sottratti alla criminalità.
2. Erogazioni Liberali (art. 83 del CTS)
Lo scopo è incrementare l’afflusso di atti di liberalità rivolto agli enti non profit, introducendo un sistema di detrazione e deduzioni per chi effettua erogazioni in denaro o in natura a favore degli ETS. A seconda della natura del soggetto donante, l’incentivo fiscale opera diversamente: per i donatori persone fisiche è stabilita una detrazione IRPEF pari al 30% dell’ammontare (che può essere innalzata al 35% se il beneficiario è un’ODV con lo scopo di premiare la struttura prettamente volontaria). In alternativa è possibile optare per una deduzione dal reddito complessivo netto del 10% senza limite massimo di importo. Per società ed enti invece è prevista un’unica possibilità: la deduzione del 10% dal reddito complessivo dichiarato con possibile riporto in avanti di eventuali eccedenze.
3. Social Lending (Art. 78 del CTS)
Tale strumento si caratterizza come una forma agevolata di accesso al credito che ha lo scopo di mettere in relazione, tramite l’utilizzo di piattaforme online, i soggetti interessati a prestare denaro con Enti del Terzo Settore che hanno la necessità di disporre di risorse finanziare per sostenere la propria attività o per sviluppare progetti. In questo modo vengono favoriti i canali alternativi di accesso al credito per gli ETS e viene stimolato lo sviluppo di uno strumento innovativo. Lo scopo primo del legislatore è quello, infatti, di consentire agli ETS iscritti al RUNTS di accedere più facilmente a piccoli “sostenitori” incentivandoli mettendo loro a disposizione un importante vantaggio fisale.
Come gestire il Bilancio degli Enti iscritti al RUNTS
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