Gli operatori dovranno monitorare attentamente le procedure, con un occhio di riguardo soprattutto alle codifiche (le stesse previste per la fattura elettronica) e alle tempistiche.

Codici e-fattura

A partire dal 1° gennaio 2022 si dovranno utilizzare i codici “tipo documenti” previsti per le fatture elettroniche; precisazione fondamentale in relazione alle operazioni passive. Non dovranno quindi più essere utilizzati i codici Td10 per le fatture di acquisto intracomunitario di beni e Td11 per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, dovranno essere utilizzati i codici previsti per le fatture elettroniche: Td18 e Td17. Analogamente, gli acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e non stabiliti), per i quali l’Iva deve essere assolta dal cessionario residente-stabilito in Italia tramite reverse charge, andranno comunicati con il codice Td19. Per inciso, dal 2022 non si potrà più utilizzare nemmeno il Td12, relativo ai documenti riepilogativi.

Trasmissione dati

Cambiano anche le tempistiche dell’adempimento: la trasmissione dei dati non avverrà più con periodicità trimestrale, ma:

  • per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi
  • per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (per operazioni intra-Ue) o di effettuazione dell’operazione (per operazioni extra-Ue)

Oltre alla riduzione del tempo a disposizione per effettuare l’adempimento, gli operatori dovranno fare attenzione all’individuazione del momento d’effettuazione delle operazioni e d’emissione della fattura. Ad esempio, se per una cessione intracomunitaria il flusso va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d’inizio del trasporto-spedizione, per una prestazione su in immobile in Italia nei confronti di un estero si hanno solo 12 giorni di tempo.

Esterometro

In riferimento all’esterometro, l’invio dei dati relativi agli acquisti deve avvenire entro il 15 del mese successivo:

  • a quello di ricezione della fattura per acquisti intracomunitari e beni già in Italia da soggetti Ue
  • a quello di consegna-spedizione per acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue
  • a quello di ricezione della fattura per acquisti intracomunitari di servizi
  • a quello del momento di effettuazione per acquisti di servizi da Extra-Ue

Va però ricordato che le Entrate, in un’ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione (circolare 16/E/2013). Tali precisazioni dovrebbero valere anche per la comunicazione dei dati delle operazioni.

Gli operatori dovranno quindi tracciare le operazioni estere con le nuove modalità, ma le modalità tradizionali (integrazione – autofatturazione cartacea) continuano a sopravvivere. Ne consegue che, eventuali violazioni da parte di chi intende continuare a operare alla “vecchia maniera” non comportano ulteriori violazioni connesse alla fatturazione e registrazione delle operazioni.