Esonero anche dalla tenuta Iva dei registri Iva e nuova formula per la dichiarazione
Il cambio di regole dell’e-commerce detta nuovi adempimenti e rende generalizzato il ricorso ai regimi speciali Oss (One stop shop) ed Ioss (Import one stop shop).
Il Dlgs 83/2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno ha previsto che:
- I soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi Tbe a persone che non sono soggetti passivi
- Coloro che effettuano vendite a distanza IntraUe di beni importanti
- Le piattaforme che facilitano tali operazioni
possono accedere all’Oss (ovvero all’Ioss) con il vantaggio di non doversi identificare ai fini dell’Iva in ogni Stato in cui l’imposta è dovuta su questi servizi.
I soggetti passivi che accedono al regime Oss e Ioss sono esonerati dall’obbligo di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione Iva annuale. E’ necessario presentare apposite documentazioni trimestrali (mensili per Ioss) e conservare la documentazione relativa alle operazioni fino al termine del decimo anno successivo. La dichiarazione Iva Oss/Ioss va presentata per ciascun periodo d’imposta anche se non è stata effettuata alcuna operazione entro la fine del mese successivo. L’Iva viene versata dal soggetto passivo nello stato in cui è identificato, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo. Nel caso in cui il fornitore decida di avvalersi dell’ausilio di una piattaforma elettronica, gli obblighi derivanti dalla vendita a distanza intraUe non si trasferiscono a quell’ultima.
Attenzione perciò ai rapporti contrattuali con la piattaforma che, se determinano o meno il trasferimento della proprietà dei beni, possono avere implicazioni diverse sul regime Iva dell’e-commerce.